Rappresentazione grafica
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
Ai sensi del comma 1 – lett. d) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si provvede alla pubblicazione della rappresentazione grafica che evidenzia i rapporti tra l’Amministrazione e gli enti e società controllati e/o partecipati. Cliccando su ogni soggetto rappresentato nel grafico si accederà alla relativa tabella contenente i dati dello stesso. In ogni singola tabella è inserito il collegamento con il sito istituzionale del soggetto, ove esistente.
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